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Start up innovative fuori dal terzo settore

Ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro: si tratta di enti lucrativi

Niente qualifica di impresa sociale per le start-up innovative a vocazione sociale (Siavs). Così si sono espressi i ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro in un parere del 23 marzo (prot. n. 84932).

Se, da un lato, risulta evidente come entrambe le discipline siano state introdotte per incentivare l’intervento dei privati nel sociale, dall’altro solo le imprese sociali sono annoverate tra gli enti del Terzo settore e sono prive di scopo di lucro, seppur con una limitata possibilità di remunerare il capitale sottoscritto. Diversamente, le Siavs sono enti lucrativi.

Infatti, nonostante il divieto di distribuire utili sia previsto anche dalla disciplina delle start-up innovative, questa disposizione è stata introdotta al solo fine di favorire una più agevole e rapida crescita dimensionale.

Vi è un’altra differenza. Per le imprese sociali le restrizioni alla ripartizione di utili trovano il fondamento nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e devono essere rispettate dall’ente senza limiti temporali. Così non è per le Siavs che, decorsi cinque anni dalla costituzione, perdono la qualifica di start-up innovativa e ben potrebbero decidere di distribuire utili.

L’amministrazione ha chiarito, peraltro, che il rinvio operato dalle disposizioni in materia di Siavs (articolo 25, comma 4 del Dl 179/2012) alle attività di interesse generale previste dalla disciplina delle imprese sociali – quali, assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale – è utile solo per delimitarne l’ambito di intervento.

A ben vedere, queste ultime si distinguono dalla generalità delle start-up innovative solo per la tipologia delle attività svolte, mentre rimangono pur sempre soggette alla stessa disciplina. Risultano, invece, sostanziali le differenze tra Siavs e imprese sociali. Basti pensare, ad esempio, alla circostanza che le prime sono tenute ad operare nei menzionati ambiti di attività «in via esclusiva», mentre le seconde lo sono «in via principale».

Tuttavia, sia il Mise che il ministero del Lavoro ammettono la possibilità che una Siavs possa iscriversi nella sezione Imprese sociali del Registro imprese, contestualmente alla perdita della qualifica di start-up innovativa, per il decorso del termine quinquennale oppure nel caso in cui la società vi rinunci. Da osservare come il passaggio alla qualifica di impresa sociale consentirebbe all’ex Siavs di continuare a fruire di agevolazioni fiscali analoghe, tra cui la detraibilità/deducibilità di parte dell’investimento effettuato nel capitale sociale.

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