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SOSPENSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IN SENO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

La sospensione dei contratti di locazione è uno strumento previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) per supportare le imprese in difficoltà nella riorganizzazione del proprio equilibrio economico-finanziario. Tuttavia, l’applicazione di questa misura richiede una rigorosa valutazione dei requisiti normativi e delle condizioni specifiche del contratto, in particolare in relazione alla sua natura di contratto pendente.

La norma di riferimento è l’art. 97 CCII, secondo cui solo i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti (c.d. contratti pendenti) proseguono anche durante il concordato preventivo, salvo la richiesta del debitore, con autorizzazione del tribunale, di sospensione o scioglimento.

Di conseguenza, se una delle parti ha già adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni principali, il contratto non può essere considerato pendente e non può essere soggetto a sospensione o scioglimento.

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito che:

  1. La sospensione è applicabile solo ai contratti ancora ineseguiti o non completamente eseguiti da entrambe le parti.
  2. La richiesta di sospensione deve essere coerente con le previsioni del piano concordatario e funzionale alla sua esecuzione.
  3. Eventuali contratti già interamente adempiuti da una delle parti non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 97 CCII.

Una pronuncia rilevante è l’ordinanza n. 21012/2017, con cui la Suprema Corte ha ribadito come l’istituto della sospensione non possa essere utilizzato per sottrarsi agli obblighi contrattuali già compiutamente adempiuti da una delle parti.

CDP Caiazzo Di Palma è recentemente intervenuto in una procedura in cui era stata presentata una richiesta di sospensione di un contratto di locazione commerciale, sostenendo l’inapplicabilità della misura in quanto:

  • Il contratto in questione era già stato interamente adempiuto dalla parte locatrice, per cui il contratto non poteva essere considerato “pendente” ai sensi dell’art. 97 CCII.
  • La richiesta di sospensione era stata avanzata in assenza di un piano concordatario che dimostrasse la non funzionalità del contratto rispetto alla riorganizzazione aziendale.

Insomma, lo studio ha evidenziato come il tentativo di sospensione fosse indicativo di una condizione di insolvenza strutturale del debitore, privo delle risorse necessarie per adempiere alle obbligazioni contrattuali e con una rilevante esposizione debitoria, per la quale CDP – a tutela degli interessi del proprio cliente – depositava un ricorso di liquidazione giudiziale.

La gestione dei contratti di locazione nel concordato preventivo richiede attenzione ai presupposti giuridici, poiché tentativi impropri di sospensioni possono essere interpretati come indici di insolvenza strutturale e condurre a richieste di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Insomma, la sospensione dei contratti di locazione è uno strumento che, se ben utilizzato, può offrire un importante supporto alle imprese in difficoltà. Tuttavia, la corretta applicazione delle disposizioni del CCII è fondamentale per garantire la tutela delle parti coinvolte e preservare l’equilibrio della procedura concorsuale.

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