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Potenziati bonus per innovazione e transizione ecologica

Le attività agevolabili sono contenute negli articoli 3 e 5 del Dm 26 maggio 2020

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) contiene anche un potenziamento dei crediti d’imposta per l’innovazione tecnologica, l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica che erano appena stati istituiti (articolo 1, comma 201 della legge 160/2020).

Percentuali e massimali

Il comma 1064 della legge di Bilancio (la 178/2020) prevede un aumento di percentuali e massimali.

In particolare:

  • per l’innovazione tecnologica si passa dal 6% al 10%, con massimale annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro;
  • per l’innovazione digitale 4.0 si passa dal 10% al 15%, con massimale annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro;
  • per la transizione ecologica, si passa dal 10% al 15%, con massimale annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro.

In coordinamento con quanto previsto per il credito per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 160/19, viene ora precisato che le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20%, calcolato non solo, come in precedenza, sull’importo delle spese di personale indicate alla lettera a), ma ora anche sull’importo delle spese ammissibili indicate alla lettera c).

Sono invece comuni agli altri crediti le regole relative alla Relazione tecnica asseverata, all’utilizzo del credito d’imposta ed alla documentazione delle spese.

Il Manuale di Oslo dell’Ocse

Tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’Ocse, l’individuazione delle attività agevolabili sono contenute nel Dm 26 maggio 2020 e precisamente nell’articolo 3 per l’innovazione tecnologica, nell’articolo 5, comma 1 per l’innovazione digitale 4.0 e comma 2 per la transizione ecologica.

Per le attività di innovazione tecnologica, l’articolo 3, comma 2 stabilisce che sono ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, con la conseguenza che il requisito della novità o del miglioramento significativo è declinato rispetto a quanto già conosciuto dalla stessa impresa.

A titolo non esaustivo, si intende:

  • per prodotti nuovi o significativamente migliorati i beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità;
  • per processi nuovi o significativamente migliorati, sempre rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

I lavori di routine

Il comma 3 precisa che non rientrano nell’innovazione tecnologica i lavori di modifica o miglioria minore, routinari, di adeguamento e personalizzazione, per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi, per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

L’innovazione digitale 4.0

Per quanto riguarda l’innovazione digitale 4.0, l’articolo 5, comma 2 individua i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione di processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione di fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore, ed elenca 12 fattispecie pratiche, che vanno dallo smart working alla blockchain e cybersecurity e all’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (Kpi’s).

Infine, nel campo della transizione ecologica, il comma 2 dell’articolo 5 individua i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare ai sensi della comunicazione europea (Com 2020) 98 dell’11 marzo 2020.

Anche in questo caso, il Dm elenca a titolo esemplificativo sette attività, dalla progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e concepiti per essere riutilizzati all’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio”.

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