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Patent box

Patent box, le perdite ante-opzione riducono il bonus anche per i marchi

Nel patent box, le perdite del conto economico virtuale sostenute dal 2015 abbattono l’importo agevolabile degli anni successivi anche con riferimento ai marchi. Lo chiarisce la risposta ad interpello 374/2021 delle Entrate. Il meccanismo di riporto “interno” delle perdite ascrivibili al bene immateriale scatta anche se il risultato negativo è stato generato da costi di registrazione, difesa e promozione del marchio.

La risposta 374/2021 esamina il caso di una società che ha concluso nel 2019 il ruling da patent box riferito ad un marchio storico per il quinquennio 2016-2020. La società afferma di aver realizzato nel 2015 (anno precedente a quello di efficacia dell’opzione) una perdita figurativa derivante dal bene immateriale (eccedenza di costi sui proventi ascrivibili al marchio) e ciò, non tanto per il sostenimento di spese di ricerca e sviluppo, quanto per attività ricorrenti di registrazione e rinnovo del marchio storico, difesa e promozione dello stesso. La società chiede alle Entrate se questa perdita deve essere sottratta dal reddito “figurativo” del marchio degli anni di validità del patent box per determinare l’importo agevolabile e dunque la variazione in diminuzione dal reddito complessivo. Il dubbio nasce dal fatto che le indicazioni sull’utilizzo interno delle perdite figurative del conto economico virtuale (utilizzo che riduce il beneficio generato dai redditi prodotti dall’intangibile), contenute nella circolare 11/E/2016, sarebbero riferite, ad avviso dell’istante, solo ai brevetti.

L’Agenzia sottolinea che il patent box ha cessato di avere efficacia per i marchi dopo il primo quinquennio a seguito delle modifiche normative del 2017.

Pertanto, come nel caso oggetto dell’interpello, le società che hanno optato dal 2016 (secondo anno di efficacia della norma) possono usufruire della agevolazione per i marchi solo fino al 2020 compreso. In merito all’impatto di risultati negativi generati da proventi (figurativi per i beni immateriali ad utilizzo diretto) ed oneri (ricerca e sviluppo e assimilati) ascrivibili all’intangibile, l’Agenzia conferma che essi, se conseguiti a partire dal 2015, devono essere preventivamente sottratti dai redditi positivi del medesimo bene immateriale di anni successivi, prima che tali redditi diano luogo alla agevolazione. Se, ad esempio, il conto economico virtuale dell’intangibile genera una perdita di 100 nel 2015 e un reddito di 300 nel 2016, l’importo agevolabile per quest’anno sarà pari a 200. Questo meccanismo, conclude la risposta 374, vale anche per i marchi e dunque per le eventuali perdite generate dai costi di registrazione, difesa e promozione descritti nell’interpello.

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