Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il Dl 146/2021 che sostituisce sostituisce il bonus. La relazione tecnica certifica: è la prima agevolazione che fa guadagnare lo Stato
Rebus decorrenza per la cancellazione delle opzioni per il patent box. La versione definitiva del decreto fisco lavoro (Dl 146/2021 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 21 ottobre e in vigore da venerdì 22 ottobre) non scioglie i dubbi degli operatori che hanno avviato o rinnovato il patent box nel 2020 ma che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non hanno ancora esercitato l’opzione. Le Entrate, a cui è delegato il compito di emanare norme di attuazione, dovrebbero salvare i regimi già avviati con comportamento concludente prima della abrogazione della norma, anche in assenza di comunicazione trasmessa prima del decreto.
L’articolo 6 del Dl 146/2021 prevede la sostituzione del patent box con un nuovo meccanismo opzionale mediante il quale i costi di ricerca e sviluppo relativi ai medesimi beni immateriali (oltre ai marchi) sono maggiorati ai fini fiscali (Ires e Irap) del 90 per cento.
In pratica chi svolge, direttamente o attraverso società ed enti esterni (non dello stesso gruppo), attività volte alla creazione o allo sviluppo degli intangibili agevolati, potrà, ogni 100 euro spesi, dedurne 190. Il beneficio complessivo si traduce in un minor pagamento di imposte di 25,11 euro che si aggiunge a quello ottenuto già oggi per con la deduzione del costo in bilancio (27,9).
Chi entra nel regime delle super-deduzioni (che è vincolante per cinque esercizi ed è rinnovabile) dovrà rinunciare, per l’intera durata dello stesso, a usufruire del tax credit ricerca e sviluppo (legge 160/2019) con riferimento ai medesimi costi a deduzione maggiorata. Vincolo che invece non sussisteva per il precedente patent box.
Il regime della super-deduzione 90% consente la predisposizione di una apposita documentazione (su standard che saranno dettati dall’agenzia delle Entrate), il cui possesso deve essere comunicato nel modello Redditi, che evita l’applicazione di sanzioni in caso di accertamento. È però necessario che, per non rinnovare le criticità della prima versione del credito di imposta R&S (che hanno portato alla sanatoria introdotta dal decreto in esame), l’Agenzia, nei provvedimenti attuativi, indichi con estrema chiarezza le caratteristiche che devono possedere la spese per rientrare nel nuovo regime.
A far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale, cioè da venerdì 22 ottobre, vengono abrogate (comma 10) le norme della legge 190/2014 e del Dl 34/2019 che disciplinano il patent box. Il comma 8 indica inoltre che l’articolo 6 si applica alle opzioni esercitate dalla medesima data.
Sembrerebbe dunque che il patent box decada in tutti i casi in cui, alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021), non sia ancora stata esercitata una opzione per tale regime. La norma pare però trascurare che l’opzione per il patent box, da alcuni anni, è postuma in quanto si esercita compilando il quadro OP del modello Redditi e decorre dall’esercizio cui si riferisce la dichiarazione.
Ciò significa che l’opzione o il rinnovo quinquennale che scatta dal 2020 si eserciterà nella dichiarazione da presentare entro il 30 novembre 2021, mentre a quella del 2021 è rinviata al 2022. Letteralmente, chi non ha trasmesso il quadro OP del modello di dichiarazione entro il giorno di pubblicazione del decreto in Gazzetta, cioè entro giovedì 21 ottobre, potrebbe vedersi azzerata l’agevolazione con effetto retroattivo. Ciò si verifica, in particolare, per le opzioni che possono essere fruite in via immediata, senza ruling con le Entrate: utilizzo indiretto degli intangibili e utilizzo diretto con regime fai da te. A giugno 2021 questi contribuenti hanno versato minori imposte facendo affidamento su una agevolazione pienamente operativa, che verrebbe spazzata via a cose fatte.
Maggiori dubbi riguardano le imprese con patent dal 2020 con ruling obbligatorio, che hanno inviato l’istanza entro la fine dell’anno scorso (condizione necessaria per la decorrenza 2020). La norma afferma che tali soggetti (se il ruling non è ancora concluso) possono transitare nel nuovo regime, ma anche in questo caso, in assenza di opzione in dichiarazione, il “vecchio” patent box non assume efficacia sicché si rischia di trovarsi nella stessa penalizzante situazione sopra indicata.
Infine c’è un’ulteriore beffa del patent box. Oltre alla complicazione del regime transitorio, la relazione tecnica certifica che lo Stato si assicura maggiori entrate per il triennio 2022-2024 pari a 111 milioni per il 2022, 126 sia per il 2023 che per il 2024. Difficile trovare un’agevolazione in cui il segno positivo è a vantaggio del Fisco.
LA MISURA IN SINTESI
La super-deduzione
Il Dl 146 prevede la sostituzione del patent box con un nuovo meccanismo opzionale mediante il quale i costi di ricerca e sviluppo relativi ai medesimi beni immateriali (oltre ai marchi) sono maggiorati ai fini fiscali (Ires e Irap) del 90 per cento. In pratica chi svolge, direttamente o attraverso società ed enti esterni (non dello stesso gruppo), attività per creazione o sviluppo degli intangibili agevolati, potrà, ogni 100 euro spesi, dedurne 190
Rinuncia al credito R&S
Il contribuente che entra nel regime della super-deduzione, che è vincolante per cinque esercizi ed è rinnovabile, dovrà rinunciare, lungo la sua intera durata, a usufruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (disciplinato dalla legge 160/2019) con riferimento ai medesimi costi a deduzione maggiorata. Questo vincolo, invece, non sussisteva per il precedente regime di patent box
Comunicaizone nel modello Redditi
Il regime della super-deduzione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sui beni immateriali individuati dalla norma consente la predisposizione di una specifica documentazione, in base alle indicazioni che dovranno essere fornite dall’agenzia delle Entrate. Il possesso della documentazione deve essere comunicato nel modello Redditi, che evita l’applicazione di sanzioni in caso di accertamento
Il rischio decadenza
Dalla lettura della norma del Dl 146/2021 sulla super-deduzione sembrerebbe che il patent box decada in tutti i casi in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, non sia ancora stata esercitata una opzione per tale regime. La norma pare però trascurare che l’opzione per il patent box, da alcuni anni, è postuma in quanto si esercita compilando il quadro OP del modello Redditi e decorre dall’esercizio a cui si riferisce la dichiarazione.