Patent box
Tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali.
Cos’è
Patent Box è un regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 37 a 45).
Come funziona
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, sono state introdotte misure per la semplificazione delle procedure di fruizione del patent box con le quali i beneficiari dell’agevolazione possano ora scegliere, in alternativa alla procedura preventiva per un accordo in contradditorio con l’Agenzia delle entrate, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.
Condizione necessaria per l’esercizio di tale facoltà è che i soggetti che esercitano l’opzione riportino le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione e ne diano comunicazione del possesso nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.
Le agevolazioni
Attraverso l’esercizio di tale regime di tassazione le imprese, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, possono escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del “ricavato” venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.
Gli obiettivi
Il regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:
- incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
- incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
- favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Riferimenti normativi
Il regime si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.
Il decreto “Patent Box” del 28 novembre 2017 emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (recante le disposizioni di revisione del precedente decreto del 30 luglio 2015), è stato adottato in attuazione dell’art. 1, commi 37 – 43, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), come modificato dal Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, e dal Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Ulteriori disposizioni in materia sono previste all’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (Crescita), convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58.