La prescrizione del reato presupposto non esclude la responsabilità amministrativa dell’ente evocato ai sensi del Dlgs. 231 del 2001
Nota a margine della Sentenza Cass. Pen., Sez. VI, 9.10.2020, n. 28210
Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul rapporto tra la responsabilità delle persone giuridiche e il reato presupposto, dal quale, come noto, origina tale responsabilità e, in particolare, sulla valenza dell’articolo 8 del D.lgs. 231/2001, ove viene consacrata l’autonomia della responsabilità dell’ente.
In particolare, nella sentenza in commento, i Giudici hanno nuovamente affermato il principio secondo il quale anche “in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma primo, lett. b) d.lgs. 231/2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto reato“.
Questa in sintesi la vicenda processuale.
La Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi con la quale una società veniva ritenuta responsabile, con conseguente sanzione di giustizia, dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25, comma 2, D.lgs. 231/2001 in relazione al reato di cui agli artt. 319, 321 c.p. – corruzione propria – commessi da un consigliere di amministrazione della società, anche gestore della discarica di Brindisi, e un componente del comitato tecnico della provincia ove tale discarica si trovava.
Quest’ultimo, infatti, si era fatto conferire dal consigliere diversi incarichi di natura professionale da espletarsi presso la discarica nonché presso altri soggetti economici e, sempre grazie all’interessamento dello stesso consigliere, aveva ottenuto un importante incarico avente ad oggetto la caratterizzazione della zona industriale di Brindisi.
Da tale condotta illecita la società aveva tratto un profitto di rilevante entità costituito dalla circostanza che il comitato tecnico provinciale aveva espresso parere favorevole sulle istanze presentate dalla s.r.l. tese ad ottenere l’autorizzazione all’adeguamento della discarica ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 36/03 ed alla realizzazione di una piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti non pericolosi. Dichiarato prescritto il reato presupposto a carico del consigliere di amministrazione della società, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la responsabilità della società, che ha, pertanto, ricorso per Cassazione.
Percorrendo l’iter motivazionale della sentenza in esame, i Giudici di legittimità hanno modo di affermare, ancora un volta, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale anche in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il Giudice è comunque chiamato a procedere ad un autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio è stata perpetrata la condotta illecita.
Ne risulta che, anche nell’ipotesi in cui venga accertata l’intervenuta prescrizione del reato presupposto, il Giudice è in ogni caso tenuto ad effettuare un accertamento autonomo sulla responsabilità amministrativa dell’ente nel cui interesse o a cui vantaggio il reato è stato posto in essere.
Inoltre, non essendo esclusa automaticamente la responsabilità della persona giuridica a seguito della declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice è sempre chiamato a verificare la sussistenza del fatto costituente reato e ad appurare che il delitto prescritto commesso dalla persona fisica sia stato correttamente qualificato.