Industria 4.0: si può sfruttare la successione dei bonus
Acconto del 20% entro fine 2021 per operazioni da perfezionare nel 1° semestre 2022
Agevolazioni per gli investimenti sovrapposte nel primo semestre 2022. Per i beni acquistati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022, e prenotati nel 2021, può trovare applicazione il credito maggiorato del primo blocco temporale oltre a quello del secondo blocco, meno vantaggioso, ma con un nuovo plafond di spesa disponibile.
La pianificazione degli investimenti in chiave di utilizzo del beneficio fiscale, nel passaggio tra il corrente anno e quello successivo, dovrà tener conto di due elementi che giocano in senso contrario.
Da un lato converrà, per acquisti da perfezionare nel primo semestre 2022, effettuare la prenotazione (cioè l’ordine confermato pagando un acconto almeno del 20%) entro la fine del corrente anno al fine di bloccare l’attuale incentivo (primo blocco temporale) che prevede percentuali più elevate.
D’altro canto, la descritta prenotazione comporta che anche gli acquisti di gennaio-giugno 2022 siano sottoposti, unitamente a quelli del 2021, all’unico plafond di spesa, con il rischio, se lo si supera, di non poter usufruire per nulla dell’incentivo.
Anche nella norma a regime (come già per il passaggio da Legge 160/209 a legge 178/20) dovrà essere chiarito se si possa annullare l’ordine per scegliere di entrare nella agevolazione 2022/2023 (meno vantaggiosa in termini di percentuali) al fine di sfruttare un nuovo tetto di spesa.
In attesa di capire se ci saranno nuovi interventi legislativi sull’intero pacchetto di bonus legato al piano «Transizione 4.0» (si veda Il Sole 24 Ore del 30 dicembre 2020) e che le Entrate forniscano le necessarie istruzioni, può essere opportuno ripassare le regole che individuano il momento in cui l’acquisto del bene strumentale si considera “effettuato”.
Il momento di effettuazione degli investimenti si determina secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Non valgono invece, laddove differenti, le regole contabili applicabili nella determinazione del reddito di impresa in base al principio di derivazione rafforzata.
Questo criterio, indicato dalle Entrate per l’iper-ammortamento, è certamente valido anche per la collocazione temporale dei nuovi investimenti agevolati con i crediti di imposta.
Con riferimento agli acquisti di beni strumentali (diretti o in locazione finanziaria), l’investimento si considera realizzato alla data di consegna o spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica il passaggio della proprietà.
Per gli investimenti in appalto, invece, il costo si considera sostenuto alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori previsti dal contratto (o da addendum successivi alla stipula), alla data in cui l’opera (o parti di essa) risulta verificata ed accettata dal committente. In quest’ultima ipotesi, cioè, si considera agevolabile con le regole in vigore in quell’arco temporale il corrispettivo liquidato all’appaltatore in base allo stato di avanzamento lavori. Il sostenimento (di parte) del costo dell’investimento agevolato, anteriormente alla ultimazione, in base a stati avanzamento lavori, richiede che detti documenti siano accettati dal committente, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1666 del Codice civile.
Potrà dunque accadere che, sullo stesso investimento realizzato in appalto tra 2021 e 2022, e frazionato in stati di avanzamento, il calcolo del credito di imposta, che avviene unitariamente al momento della entrata in funzione dell’intero bene (o, per i beni Industria 4.0, al momento della interconnessione), sconti percentuali differenti. Su una parte di costo liquidata con Sal entro il 2021 si applicherà la percentuale più alta (primo blocco temporale), sulla restante parte quella meno vantaggiosa (secondo blocco temporale).
Inoltre, la prima parte di costo rileverà per il confronto con il plafond del primo blocco temporale e la parte residua per il confronto con il plafond del secondo blocco. Ad esempio, bene non Industria 4.0 del costo di un milione di cui 700mila con Sal liquidato nel 2021 e 300 mila ad ultimazione avvenuta nel dicembre 2022: credito di imposta del 10% su 700mila e del 6% su 300mila.