Credito d’imposta ammesso solo per i beni 4.0 ab origine.
Per essere ammessi al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, i beni devono possedere i requisiti 4.0 al momento del primo utilizzo. Se invece risultano entrati in funzione in anticipo rispetto al possesso dei requisiti, non sono più considerati come nuovi. Inoltre, le funzionalità 4.0 devono essere dimostrabili in sede di controllo tramite apposita reportistica che copra l’operato di tutto il periodo in cui il soggetto beneficia dell’agevolazione. La presa di posizione sul primo punto da parte delle Entrate, che si scontra con quanto anticipato in webinar, spiazza le imprese, le quali pensavano che gli investimenti effettuati nel periodo di validità della norma fossero tutti indistintamente ammissibili, anche se le caratteristiche 4.0 risultassero raggiunte in un secondo tempo rispetto all’entrata in funzione del bene.
Questo aspetto è stato riproposto dalla recente risposta delle Entrate n. 71/2022: «Come specificato nella risposta all’istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 resa sulla base del parere tecnico reso dal Ministero competente, in caso di ritardo nell’interconnessione l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in esame». L’interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 si fonda sulla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 nella quale viene specificato che, in merito al «momento di effettuazione dell’investimento» rilevante ai fini della spettanza dell’incentivo, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole del Tuir.
La circolare (paragrafo 6.4.1) ha, altresì, specificato che la fruizione dell’incentivo dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’incentivo a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.
Per godere del credito d’imposta 4.0, i beni appartenenti alla categoria A (i classici macchinari e impianti di produzione) devono avere tutte le 5 caratteristiche tecniche + 2. Fatte queste premesse opportune, l’interpello 394/2021 precisa «sul piano generale, che le richiamate 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione). In tal senso, l’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0».
La risposta rafforza il concetto con un altro passaggio: «Deve in ogni caso escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità al benefici 4.0». Al massimo, la parte di ammodernamento dei beni potrebbe essere ammissibile se classificabile come intervento di ammodernamento/revamping necessario a soddisfare le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche.
La risposta n. 71/2022 ricorda come non sia sufficiente che il bene abbia le caratteristiche 4.0 al momento dell’interconnessione. È infatti indispensabile che tali caratteristiche permangano per l’intero periodo in cui il beneficiario fruisce dell’agevolazione. Già l’interpello n. 394/2021 era stato chiaro: «Il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione dovranno essere mantenute per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0». Sarà cura dell’impresa documentare il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti richiesti».