Bonus ricerca e sviluppo compensabile ma vanno precisate le aliquote
Arriva il codice 6938 per compensare in F24 i crediti di imposta per la ricerca e sviluppo e attività assimilate,
introdotti dalla legge 160/2019 e ampliati e prorogati dalla legge di Bilancio 2021. La risoluzione 13/E diffusa il
1° marzo dall’agenzia delle Entrate ha inoltre istituito due ulteriori codici, rispettivamente 6939 e 6940, che
devono essere impiegati per esporre la parte incrementale del credito derivante dalla maggiorazione di
aliquota prevista in talune regioni meridionali dal decreto rilancio. Ancora da chiarire, peraltro, alcuni dubbi
interpretativi riguardanti la decorrenza delle aliquote di credito di imposta previste dalla legge 178/2020.
La legge 160/2019 ha previsto, al comma 198, un credito di imposta a fronte di spese di ricerca e sviluppo,
transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0, design e ideazione estetica, sostenute nel 2020. Il credito è
stato esteso, dal comma 1064 della legge 178/2020, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Per
i soggetti con periodo “solare”, il bonus riguarda dunque le spese ammissibili sostenute nel triennio 2020-
2022.
I diversi crediti di imposta, il cui contenuto è disciplinato dal Dm Mise del 26 maggio 2020, sono utilizzabili in
compensazione nel modello F24 in tre rate annuali a partire dal periodo di imposta successivo a quello di
maturazione. Per le spese sostenute nel 2020, l’utilizzo scatta dunque dal 2021. Si utilizzerà, a prescindere dalla
tipologia di credito e dalla relativa misura, il codice 6938 con anno di riferimento corrispondente a quello di
maturazione del credito (per la compensazione della quota che si effettuerà nel 2021, l’anno da esporre sarà
sempre 2020).
La legge 178/2020, oltre a una estensione del periodo di spettanza dei crediti, ha incrementato le percentuali
da applicare alle spese ammissibili. Per la ricerca e sviluppo (articolo 2 del Dm), il credito è portato dal 12% al
20%; per l’innovazione tecnologica (articolo 3 del Dm), il credito, riconosciuto separatamente, passa dal 6% al
10%; lo stesso per design e ideazione estetica (articolo 4 del Dm). Infine, per l’innovazione tecnologica per
obiettivi digitali 4.0 e obiettivi di transizione ecologica (articolo 5 del Dm) si passa dal 10% al 15%. Un aspetto
che ha sollevato numerosi interrogativi tra gli operatori e che ancora attende una definitiva conferma ufficiale
riguarda la decorrenza delle nuove aliquote. Letteralmente, essendo stato direttamente modificato il testo della
legge 160/2019 e partendo le compensazioni dal 2021, si potrebbe ritenere che le maggiori percentuali scattino
già per le spese del 2020. La decorrenza della legge 178/2020 (1° gennaio 2021) e le indicazioni fornite per le vie
brevi dal Mise fanno invece propendere per la decorrenza solo per le spese sostenute dal corrente esercizio
2021. La questione potrebbe trovare soluzione in un provvedimento correttivo di prossima emanazione.
Altri due codici tributo approvati dalla risoluzione 13/E di ieri riguardano casi particolari in cui scattano
maggiorazioni del credito di imposta in funzione delle aree in cui sono localizzate le imprese che effettuano le
attività R&S. L’articolo 244 del Dl 34/2020 ha infatti stabilito che, per gli investimenti in ricerca e sviluppo per
imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle
regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici dell’agosto 2016 e del gennaio 2017, la misura del
credito del comma 200 della legge 160/2019, riguardante R&S direttamente afferente a strutture produttive
delle suddette regioni è elevata dal 12% al 35% (medie imprese) e dal 12% al 45% (piccole imprese). Con questi
codici (6939 e 6940) si compensa solo la parte di credito corrispondente all’incremento di aliquota, mentre il
credito base resta evidenziato sotto il codice 6938.