Bonus ricerca e sviluppo 2020
Bonus per i progetti agevolati anche per maxi ammortamenti e bonus formazione
Negli ultimi tre mesi del 2020, le imprese dovranno di nuovo concentrarsi sui crediti d’imposta Industria 4.0, che comprendono il super e iper ammortamento, i crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative quali il design e l’ideazione estetica, nonché il credito d’imposta per le spese di formazione.
Tali crediti hanno purtroppo, al momento, un orizzonte temporale limitato al 2020, pur essendo già previsto dall’articolo 1, comma 184, della legge 160/2019 un «orizzonte temporale pluriennale compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica».
La limitazione al solo periodo 2020 non ha incentivato la pianificazione pluriennale degli investimenti da parte delle imprese, pianificazione già ritardata per il 2020 sia dal lockdown che dal ritardo della pubblicazione, solo a fine luglio, del regolamento attuativo relativo ai crediti per la ricerca e l’innovazione. Nei fatti il 2020 è quindi un anno quasi “perso” per gli investimenti, per cui è necessario stabilire un orizzonte più ampio, con obiettivi chiari e predeterminati di politica industriale e di ricerca e innovazione tecnologica, digitale ed ambientale.
Ricerca e sviluppo
(articolo 1, comma 200)
In misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni di euro, per gli investimenti in attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’Ocse.
Innovazione tecnologica (articolo 1, comma 201)
In misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni euro, per le attività di innovazione tecnologica, identificabili sulla base del manuale di Oslo dell’Ocse. L’importo del credito è elevato al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni euro, per le attività transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Design e ideazione estetica (articolo 1, comma 202)
In misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni euro.
In questo contesto, l’articolo 244 del Dl 34/2020 prevede che per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:
dal 12% al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni euro;
dal 12% al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni euro;
dal 12% al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003.
Le maggiorazioni di aliquota si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento Ue 651/2014 del 17 giugno 2014.
Poiché resta inalterato il limite annuo del credito, pari a 3 milioni di euro, ne consegue, ad esempio, che non vi è un incremento del beneficio per le società di maggiori dimensioni che effettuano investimenti su tutto il territorio nazionale in misura superiore a 25 milioni di euro. Merita precisare che non vi sono maggiorazioni d’aliquota per i crediti di cui ai commi 201 (per attività di innovazione tecnologica) e 202 (per altre attività innovative).