Beni immateriali rivalutabili anche se non iscritti in bilancio
Dall’Oic arriva la versione finale del documento interpretativo 7. Evitata la disparità con chi ha capitalizzato i costi tra i beni immateriali
Possono essere rivalutati i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico.
È uno dei chiarimenti contenuti nella versione finale del documento interpretativo 7, relativo agli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, diffusa dall’Organismo italiano di contabilità.
In proposito, le motivazioni dell’Oic chiariscono che non sarebbe corretto generare una disparità di trattamento tra le società che hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali. Tuttavia, le motivazioni avvertono che la rivalutazione dei beni immateriali tutelati, non iscritti nello stato patrimoniale, rileva ai fini civilistici.
Questo perché l’Oic ha il compito di dettare le regole contabili, ma non quelle fiscali: pertanto, il problema tributario deve essere risolto per altra via. Appare evidente che il Fisco si è accorto, piuttosto tardivamente, della convenienza del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3 per cento che, successivamente, comporta un risparmio di imposta consistente. Questo, a differenza delle precedenti leggi di rivalutazione che prevedevano imposte sostitutive più elevate: probabilmente tale aspetto, che potrebbe comportare perdite di gettito consistenti, non era stato adeguatamente valutato in sede fiscale.
A questo punto, tuttavia, l’applicazione del principio di derivazione dovrebbe comportare la rilevanza fiscale della rivalutazione: il Fisco, infatti, potrà stabilire un’imposta sostitutiva più elevata, ma non può disconoscere la valenza fiscale di quanto fatto nel bilancio.
Altro chiarimento, contenuto nel documento finale dell’Oic, riguarda limite massimo di 20 anni della vita utile dei marchi che può essere prolungato per ulteriori 20 nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica. Questa possibilità, in deroga al paragrafo 71 dell’Oic 24, evita che l’intera rivalutazione sia ammortizzata in un arco temporale molto limitato, inferiore alla durata residua della tutela giuridica.
È poi ribadito che nel caso di immobilizzazioni che comprendono beni separabili occorre individuare distinti valori di rivalutazione: l’esempio sono il fabbricato e il terreno sottostante.
Il debito relativo alle imposte sostitutive, versate in tre rate di pari importo, deve essere attualizzato (Oic 19) se l’effetto dell’attualizzazione è rilevante: in tal caso, l’effetto dell’attualizzazione è contabilizzato nella voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni.
Altro chiarimento riguarda le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare che possono effettuare la rivalutazione in un solo bilancio: pertanto, se fatta nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019, non possono effettuarla nel bilancio successivo.
È poi precisato che, oltre alle partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, possono essere rivalutate anche le joint venture.
Con riferimento alla fiscalità, alcuni paragrafi del documento finale sono stati riscritti per ribadire che, quando la rivalutazione è fiscalmente riconosciuta, la fiscalità differita non iscritta nel bilancio in cui la rivalutazione è eseguita, deve essere rilevata successivamente nel caso di differenze temporanee: questo si verifica quando la vita utile stimata determina l’imputazione di una quota di ammortamento in bilancio eccedente quella fiscalmente ammessa.
Infine, con rinvio ai paragrafi 64 e 65 dell’Oic 25, è ribadito che le imposte differite relative alla riserva non affrancata possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità circa la loro distribuzione ai soci.