Azioni speciali per ricapitalizzare le imprese
Un tetto al diritto agli utili raggiunto il quale i titoli si eliminano in automatico
Due massime della commissione Società del Consiglio notarile di Milano del 16 giugno 2020 hanno fornito un’interpretazione delle caratteristiche di azioni o quote di società che potrebbero rendersi utili per favorire la ricapitalizzazione delle imprese.
Si tratta e di speciali categorie di azioni o quote per le quali viene stabilito un tetto massimo al diritto agli utili, cumulato nel tempo, raggiunto il quale esse si estinguono automaticamente senza che sia necessario pagarne il rispettivo valore.
In questo modo, si possono ipotizzare diverse tipologie di iniezione di equity a sostegno di imprese in difficoltà, i cui assetti proprietari non verrebbero però modificati una volta che sia stato garantito un adeguato ritorno dell’investimento a favore dei sottoscrittori.
Un simile schema di investimento di capitali di rischio nelle imprese è stato invocato anche dal cosiddetto Comitato Colao, in relazione al sostegno strutturale alle società Pmi di filiera. In tale ambito, si ritiene che possa esservi interesse da parte delle grandi imprese capo-filiera, al fine di salvaguardare l’indotto, per sottoscrivere strumenti di equity dotati di particolari caratteristiche, in una prospettiva di temporaneità.
La scheda 4.iv del rapporto Colao ha preso in considerazione le due massime dei notai milanesi, a conforto della tesi che queste speciali tipologie di azioni o quote sono fin da subito possibili senza modifiche legislative. Nella massima 189 si sostiene in via generale la legittimità delle clausole statutarie che pongono un «tetto massimo» al diritto all’utile, quali ad esempio le clausole che dispongano limiti massimi espressi in misura assoluta, esercizio per esercizio o anche in via cumulata nel tempo.
Con l’avvertenza che qualora siffatte clausole siano tali da configurare, a decorrere da un dato momento della vita della società, la sopravvivenza di categorie di azioni o di categorie di quote o di determinate quote del tutto prive del diritto all’utile per l’intera durata residua della società, la loro legittimità dipende dalla permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione.
In alternativa, come riportato nella massima 190, si può prevedere che esse si estinguano automaticamente, senza che si dia luogo necessariamente alla loro liquidazione in denaro, trattandosi di strumenti che sin dalla loro origine sono destinati ad esaurirsi al raggiungimento di un determinato risultato economico.
Infine, la Commissione ha sostenuto nella propria massima 191 che la sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite, concessa dall’articolo 6 del decreto Liquidità, trova applicazione per tutto il periodo fino al 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia il momento in cui si sono formate le perdite pregresse, anche prima dell’epidemia. Di conseguenza, si reputano legittime le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora a esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui a essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o al minimo legale.