Con l’ordinanza del 28.01.2021, il Tribunale di Nola – Ufficio esecuzioni immobiliari, Giudice Dott.ssa Roberta Guardasole -, ha sospeso inaudita altera parte la procedura esecutiva promossa dall’imprenditore tornato in bonis sulla base di una sentenza positiva di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 24 l.f., emessa in favore della procedura concorsuale, sulla scorta del seguente principio: “rientra nel novero delle azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell’art. 24 l. fall., ovvero quelle azioni che il curatore fallimentare intanto può azionare in quanto trovano la loro causa nel fallimento, in altri termini si tratta di azioni con la quale non si esercitano diritti già facenti parte del patrimonio del fallito ma posizioni soggettive che nel fallimento trovano la loro causa, con la conseguenza che gli effetti di tale pronuncia ( che sicuramente incidono sul patrimonio del fallito) non rientrano nel patrimonio del fallito nel momento in cui lo stesso torna in bonis, come nel caso di specie … ”.ordinanza di sospensione inaudita altera parte
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