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Aumento credito di imposta

Aumenta il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo

L’agevolazione passa dal 12 al 20 per cento Il massimale passa a 4 milioni

Con la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1064, legge 178/20) il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell’articolo 1 della legge 160/19 viene esteso fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, con l’incremento della percentuale (dal 12% al 20%) e del massimale (da 3 a 4 milioni di euro) di fruizione.

Resta invece di fatto invariato l’impianto normativo originario, e pertanto si continua a fare riferimento al Dm attuativo 26 maggio 2020, il cui articolo 2 richiama la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Ocse.

In particolare, il Dm sottolinea che sono ammissibili al beneficio le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico, e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa, confermando che il progresso o avanzamento non è misurato sulla singola impresa ma in termini generali.

Sono da evidenziare tre aspetti contenuti nell’articolo 2, comma 3 del Dm 26 maggio 2020:

1 – si precisa che è possibile fruire del credito in caso di adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo, in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile;

2 – il beneficio non viene meno qualora le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo non diano il risultato sperato che, se invece raggiunto, avrebbe consentito di fruire dell’agevolazione, ossia per le attività che perseguano l’obiettivo richiesto dalla norma anche se nel caso specifico l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato;

3 – vi è un’estensione dell’ambito di applicazione del beneficio. Infatti, si precisa che se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le relative informazioni non fanno parte dello stato delle conoscenze disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio della ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, sono ammessi al beneficio i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso, in quanto possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico. Naturalmente ciò non vale se il particolare progresso scientifico o tecnologico sia già stato raggiunto o tentato nell’ambito del gruppo, ossia da altri soggetti correlati all’impresa (controllante, controllata e consociate). Come ulteriore corollario di tale estensione, sono ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

Tra le altre novità introdotte dal comma 1064 si ricorda l’obbligo di “asseverare” la Relazione tecnica, con l’evidente scopo di assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute (lettera g) del comma 1064. Si ritiene che tale obbligo procedimentale decorra già dalle Relazioni tecniche che dovranno essere predisposte nel 2021 relativamente ai crediti d’imposta maturati in relazione alle attività svolte nel 2020.

Infine, la lettera h) del comma 1064 introduce una procedura di collaborazione tra il Mise e l’agenzia delle Entrate per la corretta applicazione del credito d’imposta, da coordinare con la circolare 31/E/20 sulla gestione degli interpelli sui crediti d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

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