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Patent box

PATENT BOX NON SOLO PER I PROPRIETARI DEGLI INTANGIBILI

 

Il nuovo patent box non è limitato ai proprietari dei beni immateriali, ma si estende a tutti coloro che sono titolari del diritto di sfruttamento economico degli intangibili. Lo precisa il punto 2 del provvedimento delle Entrate del 15 febbraio 2022 che ha dato attuazione all’articolo 6 del Dl 146/2021. L’agevolazione richiede che l’investitore sostenga le spese delle attività di R&S e utilizzi il bene immateriale in via diretta o indiretta.

Il provvedimento delle Entrate sul nuovo patent box fornisce risposta a numerosi interrogativi circa l’effettivo funzionamento del regime, che si erano generati a seguito di un testo normativo estremamente scarno. Il provvedimento individua innanzitutto il requisito soggettivo richiesto per utilizzare la super deduzione del 110% sui costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo. Il soggetto legittimato, definito investitore, è l’impresa che risulta titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza le attività di R&S individuate dal provvedimento stesso, ne sostiene i costi, assume i rischi e usufruisce dei conseguenti risultati. L’utilizzo del bene, come già nel vecchio patent box, può essere diretto (ad esempio, una impresa farmaceutica che impiega un brevetto di un principio attivo per produrre farmaci collocati sul mercato) o indiretto (ad esempio, una società che realizza un software applicativo che cede in licenza d’uso a fronte di un canone).

Il punto 3 del provvedimento chiarisce il contenuto delle attività di R&S i cui costi (individuati dal successivo punto 4) sfruttano la maggiorazione del 110%. Viene risolto il dubbio circa la rilevanza delle spese di tutela dei beni immateriali, che nasceva da una più stringente definizione contenuta nel Dl 146/2021 (creazione e sviluppo degli intangibili) rispetto alla legge 190/2014 istitutiva del vecchio patent (attività di mantenimento). Il provvedimento conferma che rientrano tra le spese che danno diritto al bonus anche quelle per il mantenimento dei diritti sui beni immateriali, quelle di rinnovo delle registrazioni, nonché le spese per la protezione degli intangibili e per prevenire la contraffazione e infine quelle per la gestione dei conseguenti contenziosi.

Con riferimento alla particolare disciplina delle spese sostenute in vista della creazione di un nuovo intangibile (comma 10-bis dell’articolo 6 del Dl 146/2021), che fanno scattare la deduzione dall’anno di ottenimento della privativa industriale, recuperando anche gli oneri sostenuti negli otto anni precedenti, il punto 5.4 del provvedimento chiarisce le regole da applicare in caso di operazioni straordinarie. Si stabilisce che, qualora nel corso del periodo di studio e ricerca volto alla creazione del nuovo bene venga trasferita l’azienda con operazioni neutrali o realizzative, il diritto alla super deduzione, con relativo recapture per gli 8 anni, spetta interamente al soggetto avente causa che possiede l’azienda nell’anno della privativa.

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