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Nuova attività: sì al bonus “Zes” anche se l’impresa è già in zona

L’agevolazione, introdotta dall’ultimo bilancio (articolo 1, commi da 173 a 176, legge n. 178/2020) in favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (Dl n. 91/2017), al ricorrere delle altre condizioni per il riconoscimento della stessa, spetta anche nel caso in cui l’impresa, che avvia la nuova attività nella Zes, sia già operativa nell’area interessata, purché avvii una nuova attività in precedenza non esercitata da cui derivi la creazione di nuovi posti di lavoro.

Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 771 del 10 novembre 2021, in cui chiarisce che il comma 173 dell’articolo 1, nel disporre la riduzione del 50%, dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi, dell’imposta sul reddito realizzato dalle imprese che intraprendono una nuova attività nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia, a condizione che, per almeno dieci anni, queste mantengano l’attività nelle Zes e conservino i relativi posti di lavoro, fa esclusivo riferimento “alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica”. In sostanza, la norma è tesa a consentire lo sviluppo economico di aree depresse del Paese e del relativo incremento occupazionale.
Quindi, non avrebbe senso ostacolare, cioè estromettere dall’agevolazione un’impresa che investe in tal senso dall’interno della stessa Zes.

Ebbene, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione spetta, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle Zes, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni richieste dalla disciplina.

Tale interpretazione della norma è peraltro in linea con il comma 1 dell’articolo 4 del Dl n. 91/2017, che, nell’istituire le Zes, prevede espressamente che il fine è “ … favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree”.

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