Bonus ricerca e sviluppo, la sanatoria non sospende l’eventuale contenzioso
Il decreto fisco lavoro nella versione definitiva (Dl 146/2021) conferma la sanatoria per l’indebita fruizione dei crediti di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo. La norma consente il versamento, senza interessi e sanzioni, dei crediti compensati, maturati nei periodi di imposta dal 2014 al 2019. La sanatoria riguarda le spese realmente sostenute, anche se non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili rispetto ai requisiti normativi. È altresì consentita se l’indebita compensazione è conseguenza di errori commessi nella quantificazione o nell’individuazione delle spese rispetto alla media storica di riferimento.
Sono però espressamente esclusi i crediti conseguenti a condotte fraudolente, a fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, all’utilizzo di documenti falsi o relativi ad operazioni inesistenti. Il contribuente potrà beneficiare dell’annullamento di sanzioni ed interessi anche ove avesse già ricevuto un atto impositivo per il recupero del credito, a condizione però che non sia divenuto definitivo a oggi, data di entrata in vigore della nuova norma.
In tale ipotesi, per la validità della definizione agevolata, il contribuente dovrà versare l’intero importo del credito contestato senza possibilità di rateizzare, escludendo ovviamente interessi e sanzioni. Tale previsione, quindi, riguarda anche provvedimenti per i quali è già pendente un giudizio dinanzi al giudice tributario. In tale contesto, è singolare che il legislatore, diversamente da altre analoghe definizioni, non abbia previsto la sospensione dei termini e ciò assume ancor più rilevanza se si considera che i soggetti che intendono avvalersi della procedura dovranno inviare un’apposita richiesta alle Entrate entro il 30 settembre 2022. Ne consegue così che, nelle more, l’interessato dovrà comunque proseguire nel contenzioso e quindi impugnare il provvedimento ricevuto entro i 60 giorni dalla notifica, o proporre appello o appello incidentale, così come l’eventuale ricorso per Cassazione in caso di sentenza sfavorevole. In assenza di una espressa sospensione dei termini, infatti, la tempestiva impugnazione (dell’atto impositivo o della sentenza) è necessaria al fine di non rendere definitiva la pretesa.
Eventualmente, una volta incardinato il giudizio, si potrà richiedere un rinvio della trattazione del merito, motivato proprio dalla necessità di valutare l’adesione alla procedura.
Occorre peraltro una riflessione sul fatto che tutti gli atti di recupero emessi dall’Agenzia per gli investimenti in R&S contestano, in via quasi automatica, la compensazione di crediti inesistenti, per i quali è prevista la riscossione straordinaria in misura piena in pendenza di giudizio. Vale a dire che una volta proposto il ricorso è dovuto il 100% della pretesa considerando imposte, interessi e sanzioni. Tale versamento potrebbe essere sospeso solo con specifico provvedimento del giudice adito e pertanto occorrerà presentare specifica istanza motivandola anche in relazione alla possibilità di definizione.