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Compliance doganale per evitare le sanzioni «231»

Sopra i 10mila euro il contrabbando semplice è tornato a essere un reato

Nel mirino della tutela penale le merci sottoposte ai diritti di confine

La legge 157/2019, oltre a inasprire le pene previste per alcune delle fattispecie regolate dal Dlgs 74/2000, ha introdotto importanti novità connesse al Dlgs 231/2001 che tramite il nuovo articolo 25-quinquiesdecies estende la responsabilità amministrativa degli enti/società in caso della commissione dei reati tributari.

Particolare attenzione va posta agli effetti recati dal Dlgs 75/2020 che ha dato attuazione alla «direttiva Pif» n. 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari della Ue. In particolare, il decreto Pif ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle violazioni doganali contenuta nel Dpr 43/1973, Testo unico delle leggi doganali (Tuld). In attuazione ai criteri indicati nell’articolo 7 della direttiva, con l’articolo 4 del decreto Pof sono state ridotte le ipotesi di depenalizzazione introdotte neanche tanto tempo fa per i delitti di contrabbando «semplice», ad opera del Dlgs 8/2016, per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.

La depenalizzazione, come ora rimodulata post direttiva Pif, risulta limitata alle sole condotte di contrabbando per le quali i diritti di confine dovuti siano inferiori o uguali alla soglia di 10mila euro, significando che per i casi in cui i diritti di confine in parola risultino superiori (anche di poco) a tale soglia, può essere (ri)contestato il reato di contrabbando doganale.

I reati di contrabbando doganale, consistenti nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci sottoposte ai diritti di confine, sono contemplati dall’articolo 282 all’articolo 295 del Tuld. Si considerano «diritti doganali» (nell’ambito dei quali sono ricompresi i «diritti di confine») tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali, costituiscono «diritti di confine»: i dazi di importazione e quelli di esportazione; i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione; per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato. Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell’obbligazione tributaria è costituito relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale.

Un ulteriore effetto della direttiva Pif, ex articolo 5 del Dlgs 75/2020, è l’inserimento dei delitti di contrabbando disciplinati dal Tuld tra i reati presupposto 231.

In particolare, all’articolo 25-quinquiesdecies del Dlgs 231/2001, viene introdotto il comma 1-bis, il quale prevede che in relazione alla commissione di alcuni reati tributari di più grave rilevanza previsti dal Dlgs 74/2000, commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’Iva per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni , alla società si applicano sanzioni pecuniarie che vanno da 300 a 400 quote (una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro secondo l’articolo 10, comma 3, del Dlgs 231/2001).

Inoltre, il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera d), inserisce l’articolo 25-sexiesdecies al Dlgs 231/2001, prevedendo l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote in caso di commissione dei reati di contrabbando meno gravi, previsti dal Tuld, ovvero per un importo superiore a 10.001 euro e fino a 100mila euro.

La sanzione pecuniaria in capo alla società risulta raddoppiata, cioè fino a 400 quote, nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 25-sexiesdecies, quando i diritti di confine dovuti superano l’importo di 100mila euro.

In merito non possiamo non rilevare come le imprese a vocazione internazionale che pongono in essere numerose transazioni da e verso partner trasnazionali, interni o esterni al gruppo, dovranno curare ancora di più la compliance preventiva che attiene alle operazioni doganali ma non solo, in quanto dovranno procedere anche ad un risk assessment per l’individuazione delle aree a rischio del reato di contrabbando in parola, ai fini di un efficace aggiornamento, unitamente alle altre novità penal-tributarie di cui supra, del modello 231, che, oltre a poter fungere da esimente della responsabilità per illeciti commessi nell’interesse o vantaggio dell’ente e/o società, contribuisce concretamente alla prevenzione delle condotte da cui può di sicuro scaturire la responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001.

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