Assistenza e consulenza legale e tributario ai massimi livelli di professionalità e qualità in tutti i settori del diritto. Fondato negli anni 2000 nella città partenopea, lo studio ha ampliato le proprie aree di interesse fino a raggiungere l’odierna multisettorialità in campo legale e tributario.

Contact Us

S.Anastasia , Via Pomigliano 2
80048 - NA

Lun - Ven (9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00)

Call Us 24/7: 081.8932099

Follow Us

Vuoi un nostra consulenza?

Start up e Pmi innovative, conversione dei crediti in equity. Ma con raccordo civilistico-fiscale

Per l’applicazione dei bonus sugli investimenti in start-up e Pmi innovative (disposta dal Dm 28 dicembre 2020), una particolarità da analizzare con attenzione è costituita dalla conversione del “work for equity”. L’articolo 3 del decreto ministeriale, al comma 5, prevede che possano essere considerati investimenti agevolabili con la detrazione del 50% anche le compensazioni di crediti vantati dal beneficiario al momento della sottoscrizione del capitale. Ma con un inciso che non ha il dono della chiarezza, il legislatore ha previsto che siano escluse dall’agevolazione quelle compensazioni derivanti «da cessioni di beni o prestazioni di servizi».
Questa precisazione di portata generale, nel prosieguo, viene poi “rettificata” dalla seconda parte del medesimo comma 5, laddove il legislatore riammette invece nell’agevolazione – con l’utilizzo del termine «diverse» (dai crediti per beni e servizi generali) – quei crediti derivanti da attività di cui all’articolo 27 del Dl 179/2012. Il testo ricalca esattamente la previsione normativa di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 7 maggio 2019, concernente le agevolazioni per gli investitori in aziende innovative. Ma le due norme – seppure identiche nel testo – sono, in termini di agevolazioni concesse, alternative fra di loro, come ben delineato all’articolo 1, comma 5, del Dm 28 dicembre 2020. Quindi, una volta sdoganata la possibilità di avvalersi dell’agevolazione di cui all’articolo 27 del Dl 179/2012, qualche perplessità attuativa potrebbe comunque esserci. Infatti, la conversione del credito vantato verso l’azienda innovativa conduce ad alcune riflessioni sistemiche sul momento in cui il credito possa essere configurato come tale.

Share:
Translate »