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Ricerca, il know how segreto può aprire le porte al bonus

All’inizio della ricerca non devono esserci risultati conosciuti dal settore. I chiarimenti del Mise Ammissibili lavori simili in contemporanea

La novità, requisito base di ogni progetto che vuole essere ammesso al credito d’imposta a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, è soddisfatto anche se altre imprese stanno utilizzando conoscenze similari, purché siano coperte da segreto aziendale. Il momento in cui le conoscenze devono risultare «non note» è fissato con la data di inizio delle attività di ricerca e sviluppo. Sono considerati ammissibili i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

I numerosi webinar che vedono coinvolti funzionari del ministero dello Sviluppo economico stanno focalizzando l’attenzione sul Piano transizione 4.0 per quanto riguarda la parte dedicata al credito d’imposta R&S. Sono importanti i numeri emersi: nell’anno fiscale 2017, ultimo anno disponibile, la misura ha sostenuto progetti di investimento per 8,6 miliardi di euro. Sono 233 le imprese con spese superiori a 3 milioni euro e 116 le imprese con spese superiori a 5 milioni euro. Come prevedibile, solo l’8% dei progetti riguarda le micro imprese, mentre il resto è diviso equamente: il 30% le piccole imprese, il 33% le medie imprese e il 30% le grandi imprese.

Le attività ammissibili

Costituiscono attività di R&S ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti in relazione a progetti di ricerca e sviluppo anche se avviati in periodi d’imposta precedenti.

La definizione di attività di R&S, secondo il Mise, corrisponde al complesso di attività creative intraprese in modo sistematico allo scopo di accrescere l’insieme delle conoscenze e di utilizzarle per nuove applicazioni: «nel mondo industriale, la novità può identificarsi attraverso il confronto con l’insieme di conoscenze già esistenti nello stesso settore». Non importa, quindi, che le conoscenze siano note nel mondo accademico o in altri settori, ma conta il fatto che siano note nel settore di appartenenza dell’impresa.

Questo settore, anche se non specificato, dovrebbe essere ricondotto a quello utilizzato per la classificazione d’impresa, quindi potrebbe corrispondere alla divisione Ateco. Devono essere attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. È inoltre necessario che l’innovazione non faccia parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo.

La specifica

Lo stesso ministero dello Sviluppo economico, nella relazione di accompagnamento alla legge di bilancio e con il decreto del 26 maggio 2020, specifica cosa deve intendersi, con riferimento al manuale di Frascati, per ricerca e cosa questa debba produrre in termini di risultato.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico. Non vi rientra il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali viene considerata realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.

Sono considerate ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato.

Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, ad esempio perché coperte da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta. Sono considerati ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

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