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Holding industriali, prevalenza dalle partecipazioni non finanziarie

In tema di holding industriali si guarda ad un concetto di prevalenza dato dall’insieme delle partecipazioni in intermediari finanziari e in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Verificata quindi la prevalenza complessiva, si guarda poi al comparto che presenta la maggioranza relativa.

La recente risposta delle Entrate n. 40 del 13 gennaio 2021 costituisce l’occasione per fare un punto della situazione sugli aspetti chiariti e su quelli che restano ancora in dubbio.Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 162-bis del Tuir le holding industriali sono ricomprese fra le società di partecipazione non finanziaria (comma 1 lettera c) quali soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Chiarito ciò, va detto che la norma, introdotta con il recepimento della direttiva Atad nel 2018, si basa ora su una prevalenza solo patrimoniale, e non più anche sui dati di conto economico. Quindi per stabilire se si è in presenza di una holding industriale si guarda ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso (come chiarito anche dalla recente risposta n. 40), verificando la prevalenza quando l’ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti non finanziari e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.

A questo punto si innesta una prima complicazione, in quanto è possibile che una società possa integrare il requisito della prevalenza sia attraverso partecipazioni in intermediari finanziari sia in soggetti differenti da questi. Poniamo il caso di una partecipazione bancaria con un peso rispetto al totale dell’attivo del 25% e una partecipazione industriale con un peso pari invece al 30%. Benché nessuna delle due partecipazioni, di per sé, consentirebbe di integrare il requisito di società di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione non finanziaria, perché nessuna supera il 50% dell’attivo dello stato patrimoniale, tale requisito è integrato se si considerano le due partecipazioni assieme. Raggiungendosi, infatti, il 55% dell’attivo di stato patrimoniale, la prevalenza verrebbe comunque integrata. Questa peraltro è stata la lettura data sia da Assoholding (circolare n. 2/2019) sia da Federholding (circolare n. 3/2019) che hanno evidenziato come ciò fosse in linea con lo spirito della norma. Il che si comprende perfettamente anche se il dato normativo, di per sé, appare tarato in maniera differente.La seconda complicazione verte sul fatto che, in una situazione del genere, va poi capito se la società rientri fra le società di partecipazione finanziaria o fra quelle non finanziarie. La lettura che sembrava dare Assoholding era relativa al fatto di considerare la partecipazione prevalente, mentre al contrario Federholding optava per il fatto che, se si supera il requisito del 50% dell’attivo di stato patrimoniale solo attraverso una somma di partecipazioni «eterogenee», la società dovesse poi comunque considerarsi quale società di partecipazione non finanziaria. Nella risposta ad interpello n. 40 l’Agenzia sembra optare per la prima soluzione, qualificando la società istante come holding industriale a motivo del fatto che, nell’ambito del raggiungimento di più del 50% dell’attivo di stato patrimoniale, le partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari risultano preponderanti.

Un altro aspetto controverso di recente chiarito è quello relativo alle partecipazioni quotate che figurano fra le immobilizzazioni finanziarie. Nella consulenza giuridica n. 15 del 23 dicembre 2020 le Entrate affermano che tali partecipazioni vanno comunicate all’Anagrafe tributaria, nonostante l’associazione di categoria rilevasse (condivisibilmente) che nel caso di specie non si ravvisano quelle finalità evasive che la norma intende perseguire. In tal caso, quindi, purtroppo la complicazione di comunicare i dati di entità quotate permane.Infine un aspetto controverso riguarda il conteggio per le holding industriali (comma 3) per le quali non si considerano anche gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, che figurano invece nel conteggio riservato alle società di partecipazione finanziaria (comma 2).

Nell’interrogazione parlamentare del 17 aprile 2019 n. 5-01951 in cui era stato fatto presente l’aspetto, è stato risposto che per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche alle holding industriali le regole dettate per le holding finanziarie, eventualmente con una modifica normativa. Permane dunque il dubbio di come la norma debba al momento essere interpretata.

 

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