Assistenza e consulenza legale e tributario ai massimi livelli di professionalità e qualità in tutti i settori del diritto. Fondato negli anni 2000 nella città partenopea, lo studio ha ampliato le proprie aree di interesse fino a raggiungere l’odierna multisettorialità in campo legale e tributario.

Contact Us

S.Anastasia , Via Pomigliano 2
80048 - NA

Lun - Ven (9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00)

Call Us 24/7: 081.8932099

Follow Us

Vuoi un nostra consulenza?

Esteso il bonus per formazione 4.0

Competenze. Il beneficio è maggiore per le imprese di minori dimensioni.

Il comma 1064 lettera i) e l) dell’articolo 1 della legge 178/20 estende fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta formazione 4.0, e amplia per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e, incomprensibilmente, fino a quello in corso al 31 dicembre 2023 i costi ammissibili in conformità con quanto disposto dal regolamento (Ue) 651/14.

Come indicato dalla relazione illustrativa, rientrano ora nel beneficio le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, i costi direttamente connessi al progetto di formazione (spese viaggio, materiali, ammortamenti attrezzature e così via), i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette.

Si ricorda che il credito d’imposta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 46 a 56 della legge 205/17 e successivamente modificato dall’articolo 1, commi 210-217 della legge 160/19, e riguarda le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. Le disposizioni attuative sono contenute nel Dm 4 maggio 2018.

Il comma 210 dispone che la misura del credito d’imposta sia differenziata rispetto alla dimensione dell’impresa e quindi:

  • per le piccole imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro;
  • per le medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro;
  • per le grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata al 60% per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibile siano svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, e non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale (comma 214).

Da ultimo, il comma 212 dispone che l’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/01, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Share:
Translate »