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Responsabilità 231 esclusa per la società unipersonale priva di un autonomo centro di interessi

Il Presidente dell’Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Milano, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di una s.r.l. unipersonale imputata ai sensi del D.Lgs. n 231/2001 in quanto priva di un autonomo centro di interessi.
Questa, in sintesi, la vicenda processuale.
L’imputazione ex art. 24 D.lgs. n. 231/2001 derivava dalla contestazione agli amministratori dell’ente del reato di cui all’art. 640, comma 2, c.p. (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico), per avere i medesimi, “a fronte dell’occupazione di spazio pubblico per la quale è previsto il pagamento di un tributo al Comune […]” falsificato le ricevute dei bollettini postali facendo apparire come adempiuto il pagamento richiesto e procurandosi così un ingiusto profitto.
Nel corso del procedimento emergeva che la società fosse stata costituita in forma di s.r.l. semplificata, con capitale sociale pari ad 1 euro versato dal suo unico socio. A pochi anni dalla sua costituzione, la società veniva posta in liquidazione e al momento della celebrazione dell’udienza, la stessa si trovava ancora in fase di liquidazione. Nel corso dell’udienza preliminare la difesa eccepiva l’inapplicabilità del D.lgs. n. 231/2001, stante l’assenza, nel caso oggetto di giudizio, del presupposto essenziale per l’applicazione della normativa sulla responsabilità da reato dell’ente, ossia la sussistenza di due centri di interessi autonomi e distinti, uno riconducibile all’ente, l’altro alle persone fisiche imputate del reato presupposto.
E’ noto, infatti, come la responsabilità dell’ente sia subordinata alla circostanza che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Nel caso in esame, secondo la tesi difensiva, essendo la società costituita dalle sole due persone fisiche imputate, persona fisica ed ente coincidono, pertanto unico ed identico sarebbe l’interesse (o vantaggio) perseguito. Sarebbe irragionevole ritenere integrata la responsabilità amministrativa dell’ente nell’ipotesi in cui sia riscontrata una perfetta identità tra ente e persona fisica – proprietaria della totalità delle quote societaria – imputata del reato presupposto.

Secondo la tesi difensiva, infatti, la coincidenza tra persona fisica e persona giuridica esclude in nuce la responsabilità amministrativa dell’ente.
In accoglimento degli assunti difensivi il G.U.P. ha affermato che nel caso di specie non è possibile individuare nella società imputata ex D.lgs. 231/2001 un autonomo centro di interessi, distinto da quello del suo fondatore nonché amministratore. Percorrendo l’iter motivazionale della sentenza, il Giudice afferma che “pare davvero si sia trattato di una società sostanzialmente unipersonale senza alcuna reale distinzione tra i soggetti fisici e la persona giuridica” e che, in relazione ai tratti specifici del caso esaminato “davvero non si riesce a scorgere un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici della s.r.l. che possa distinguersi dagli interessi della persona fisica”. Ad avviso del G.U.P., in tale situazione a venir meno è la ratio di fondo della normativa 231 “la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell’interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro autonomi di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato”.

 

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