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Pmi innovative, bilancio certificabile dai sindaci

Il chiarimento del Mise: quando al collegio è assegnata anche la revisione

La certificazione di bilancio eseguita dal collegio sindacale, cui sono attribuite tanto le funzioni di controllo di legalità dell’articolo 2403 del Codice civile che quelle di revisione legale basate sull’articolo 2409 bis, assolve integralmente agli obblighi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del Dl 3/2015 per la certificazione di bilancio delle Pmi innovative.

A chiarirlo è il Mise con la circolare 275367 del 4 dicembre, con la quale il dicastero risponde ad un esplicito quesito rivolto da un professionista, a seguito di una discordanza di conclusioni rappresentate da parte di due differenti Camere di commercio.

La questione – va ricordato – nasce dall’incrocio fra la chiara indicazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera b) del Dl 3/2015, secondo cui le Pmi innovative devono disporre della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, e un precedente di prassi del ministero dello Sviluppo economico: il parere prot. 155144 del 3 settembre 2015, dal quale emergerebbe che questa certificazione possa essere resa solo ed esclusivamente da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili, escludendo in questo modo la possibilità che essa sia resa anche dal collegio sindacale della società.

Sotto questo profilo, quindi, il professionista evidenziava di aver ricevuto due pareri contrastanti da parte di due Camere di commercio; nel primo, fedele ad una interpretazione letterale di quanto riportato nel parere 155144, l’ente camerale riteneva preclusa al collegio sindacale incaricato la certificazione di bilancio utile all’adempimento in questione.

Di contro, una seconda Camera di commercio riteneva invece del tutto esauriente rispetto alle esigenze normative la certificazione resa dal collegio sindacale, quando questo sia investito, oltre che dei compiti di cui all’articolo 2403 del Codice civile, anche della revisione legale dei conti.

In risoluzione di questo contrasto, il Mise si esprime in totale condivisione della posizione espressa dalla seconda Camera di commercio. Questa conclusione risulta essere pienamente in linea con il quadro legislativo in vigore che consente alle società, su base opzionale, di assegnare al collegio sindacale sia il controllo legale che il controllo contabile.

In questa ipotesi, quindi, il Mise concorda che la certificazione di bilancio, ai fini della iscrizione e della permanenza nella sezione speciale, possa ottenersi, alternativamente, nominando un revisore persona fisica o una società di revisione oppure, ove ne ricorrano i presupposti, affidando questa funzione al collegio sindacale.

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