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Bollino del revisore sulle spese sostenute e ammissibili 2020

Spese che consentono di accedere ai crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Sono già nove i mesi in cui le imprese possono avere sostenuto spese che consentono di accedere ai crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, introdotti dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 160/2019, ed è quindi bene richiamare la tipologia di documentazione che deve essere predisposta per essere pronti in caso di verifica.

Si deve innanzitutto ricordare che per tutte le tipologie di credito:

sono ammissibili i lavori svolti nel periodo d’imposta 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti;

e ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, rilevano le spese ammissibili che siano imputabili al periodo d’imposta 2020 in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, e ciò a prescindere dai principi contabili adottati dall’impresa.

Premesso quanto sopra, si deve sottolineare che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del Dlgs 39/2010 .

Passando ora alle varie tipologie di spese, si deve osservare che per quelle del personale impegnato nelle attività ammissibili al credito d’imposta, la documentazione contabile oggetto di certificazione in base all’articolo 1, comma 205, della legge 160/2019, deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività. Si ricorda che per tali spese assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.

Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati nelle attività ammissibili la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi (ricerca extra muros), il soggetto commissionario che esegue le attività deve rilasciare al committente una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività svolte.

Inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Dpr 445/2000.

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